Bonus sociale e bonus idrico

Gli utenti domestici residenti del Settore Idrico in condizioni di disagio economico possono usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus Sociale Idrico

Dal 2018 gli utenti domestici residenti del Settore Idrico in condizioni di disagio economico possono usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus Sociale Idrico. Tale misura è stata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

Per maggiori informazioni e per consultare il testo integrale della delibera è possibile visitare il sito web dell'ARERA nella sezione “Bonus acqua”.

Novità:

BONUS SOCIALE INTEGRATIVO

Con Delibera 9 del 22/6/2021 l’Assemblea dei Soci di AURI ha regolamentato le modalità applicative  del BONUS INTEGRATIVO IDRICO UMBRIA 
Il suddetto avrà valenza retroattiva a far data dal 1 gennaio 2020 e sarà riconosciuto a tutti quei clienti che hanno già avuto accesso al BONUS SOCIALE IDRICO.
Si specifica che il BONUS INTEGRATIVO è  parametrato su 9/mc anno  ad abitante residente  e comprende  tutte le componenti tariffarie  (acquedotto, fogna e depurazione).
 

BONUS SOCIALE ORDINARIO

Dal 01/01/2020 con delibera 3/2020/R/idr del 14/01/2020, l’ARERA ha disposto che anche i titolari di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza possano beneficiare dell’agevolazione secondo quanto già previsto per i titolari del Bonus Sociale Idrico ed ha inoltre stabilito che, ai fini della quantificazione dell'agevolazione, il Bonus Sociale Idrico debba essere calcolato da ciascun Gestore, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma della tariffa agevolata di Acquedotto, della tariffa di Fognatura e della tariffa di Depurazione, definite secondo i criteri individuati dall'articolo 5 e 6 del TICSI.
Pertanto il Gestore è tenuto a valutare le istanze di bonus, richiesto da tutti gli utenti domestico residenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, a partire dal 01/01/2020, ad erogare la compensazione in base alle quote variabili di servizio di acquedotto e/o fognatura e/o depurazione di cui usufruisce il nucleo beneficiario dell’agevolazione e secondo quanto previsto dall’art.6.2 del TIBSI.

Hanno diritto quindi ad ottenere il Bonus gli utenti domestici residenti, diretti ed indiretti, del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale con:

  • · indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico.
  • · indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico;
  • · beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

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